IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede, osserva: l'art. 11 del d.P.R. n. 1035/1972 prevede l'emanazione di un decreto di decadenza del presidente dello IACP in caso di inosservanza dell'onere relativo alla occupazione dell'alloggio assegnato. Contro tale decreto e' ammesso il ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. La l.r. del Friuli-Venezia Giulia n. 75/82 prevede inoltre provvedimenti di annullamento dell'assegnazione, revoca, rilascio (artt. 60, 61 e 62 l.r. citata). Contro tali provvedimenti e' possibile, secondo quanto disposto dall'art. 63, ricorrere al pretore del mandamento in cui e' situato l'alloggio con il rispetto dei termini e delle modalita' previste dall'art. 11 del d.P.R. n. 1035/72. La norma regionale pertanto prevede un rimedio giurisdizionale avverso provvedimenti contro i quali la legge statale non lo ha previsto. Con cio' la Regione ha legiferato in una materia processuale e giurisdizionale riservata al legislatore statale (art. 108 Cost.) introducendo un ricorso al pretore non previsto per i provvedimenti di annullamento, revoca, etc. Nel far cio' si riporta alla procedura prevista dall'art. 11, legge n. 1035/72 che prevede, peraltro, esclusivamente il rimedio contro altro tipo di provvedimento (dichiarazione di decadenza). Quand'anche, cosa che non e', fosse stata la legge statale ad ammettere il ricorso contro i provvedimenti di cui agli artt. 60, 61, 62, l.r., cosicche' il successivo art. 63 fosse da considerarsi norma ripetitiva di quella statale, devesi rilevare che gia' la Corte costituzionale ha affermato che in nessun caso e' consentito alla Regione di emanare leggi "in materie soggette a riserva di legge statale, comportando cio' un'indebita novazione della parte con la forza e la conseguenze che ne derivano". (Corte costituzionale 19-26 ottobre 1995, n. 459). La questione appare pertanto non manifestamente infondata. Essa appare inoltre rilevante al fine di decidere, essendo emersa durante il procedimento promosso contro il provvedimento di revoca emesso dal Presidente dello IACP ex art. 61, legge regionale. La risoluzione della questione appare quindi rilevante, anche al fine di determinare la giurisdizione in capo alla autorita' giudiziaria ordinaria adita, la cui verifica e' indubbiamente preliminare.