IL PRETORE
   Sciogliendo  la  riserva che precede, osserva: l'art. 11 del d.P.R.
 n. 1035/1972 prevede l'emanazione di  un  decreto  di  decadenza  del
 presidente  dello  IACP  in  caso di inosservanza dell'onere relativo
 alla occupazione dell'alloggio assegnato.
   Contro tale decreto e' ammesso il ricorso al pretore del luogo  nel
 cui  mandamento  e'  situato  l'alloggio  entro  il termine di trenta
 giorni dalla notifica del provvedimento.
   La   l.r.  del  Friuli-Venezia  Giulia  n.  75/82  prevede  inoltre
 provvedimenti di  annullamento  dell'assegnazione,  revoca,  rilascio
 (artt. 60, 61 e 62 l.r. citata).
   Contro  tali  provvedimenti  e'  possibile, secondo quanto disposto
 dall'art. 63, ricorrere al pretore del mandamento in cui  e'  situato
 l'alloggio  con  il  rispetto  dei termini e delle modalita' previste
 dall'art. 11 del d.P.R. n. 1035/72.
   La norma regionale  pertanto  prevede  un  rimedio  giurisdizionale
 avverso  provvedimenti  contro  i  quali  la  legge statale non lo ha
 previsto.    Con  cio'  la  Regione  ha  legiferato  in  una  materia
 processuale  e giurisdizionale riservata al legislatore statale (art.
 108 Cost.) introducendo un ricorso al  pretore  non  previsto  per  i
 provvedimenti di annullamento, revoca, etc.
   Nel far cio' si riporta alla procedura prevista dall'art. 11, legge
 n.  1035/72  che  prevede, peraltro, esclusivamente il rimedio contro
 altro   tipo   di   provvedimento   (dichiarazione   di   decadenza).
 Quand'anche,  cosa  che  non  e',  fosse  stata  la  legge statale ad
 ammettere il ricorso contro i provvedimenti di cui agli artt. 60, 61,
 62, l.r., cosicche' il successivo art. 63 fosse da considerarsi norma
 ripetitiva di quella statale,  devesi  rilevare  che  gia'  la  Corte
 costituzionale  ha  affermato  che  in nessun caso e' consentito alla
 Regione di emanare leggi "in materie  soggette  a  riserva  di  legge
 statale,  comportando  cio'  un'indebita novazione della parte con la
 forza e la conseguenze che ne derivano".  (Corte costituzionale 19-26
 ottobre 1995, n. 459).
   La questione appare pertanto  non  manifestamente  infondata.  Essa
 appare  inoltre rilevante al fine di decidere, essendo emersa durante
 il procedimento promosso contro il provvedimento di revoca emesso dal
 Presidente dello IACP ex art. 61, legge regionale.
   La risoluzione della questione appare quindi  rilevante,  anche  al
 fine   di   determinare  la  giurisdizione  in  capo  alla  autorita'
 giudiziaria  ordinaria  adita,  la  cui  verifica  e'   indubbiamente
 preliminare.